Capitolo della Cattedrale

Presidente: can. Bernardino Negro, Canonicato di S. Donato (Arcipretura) con annessa cura d’anime della Parrocchia della Cattedrale

Segretario: can. Paolo Doglio, Canonicato di S. Gaudenzio

Penitenziere: can. Massimo Scotto, Canonicato di S. Carlo

Canonici effettivi con loro titolo:

can. Angelo Conterno, Canonicato di S. Maria del Ponte (Arcidiacono) con annesso il titolo onorifico di Abate di S. Gaudenzio.

can. Sergio Martin del Campo Montoja, Canonicato dei SS. Cosma e Damiano

can. Renato Oggero Norchi, Canonicato di S. Nicolao  (Prevostura)

can. Giovanni Manzone, Canonicato di S. Dalmazzo, (Decanato), con annessa la Teologale

can. Adriano Rosso, Canonicato di S. Giovanni Battista

can. Franco Ciravegna, Canonicato della SS. Trinità

can. Giovanni Pavese, Canonicato di S. Giacomo,

can. Giovanni Burdese, Canonicato di S. Stefano

vacante                            Canonicato S. Margherita

can. Agostino Garabello, Canonicato del SS. Rosario

can. Paolo Rocca, Canonicato di S. Teobaldo,

Il Capitolo: origini e funzione

Il termine “capitolo” (lat. capitulum) indicava una parte di un libro, in particolare di un testo sacro, liturgico o normativo; quindi, la riunione di una comunità religiosa durante la quale era letto un brano della regola e anche il luogo in cui si teneva la riunione; per esteso, dal XII secolo, il termine passò a indicare l’istituzione stessa, e soprattutto il collegio di chierici residenti presso una chiesa (soprattutto presso una cattedrale).

Già nel IV secolo esistevano collegi clericali raccolti attorno al vescovo (presbyteria) che potevano essere organizzati in modo simile a una comunità monastica. Durante l’epoca carolingia fu autorevolmente proposta ai chierici operanti presso le cattedrali prima la regola redatta da Crodegando, vescovo di Metz (755), poi la “regola di Aquisgrana”, promossa dall’imperatore Ludovico il Pio (816). Aspetti quali la mensa e il dormitorio comune furono però raramente accettati o presto abbandonati.

I capitoli cattedrali raggiunsero la maturità istituzionale quando il patrimonio che costituiva la base materiale della vita dei canonici (mensa o massa capitolare) fu distinto dalla mensa vescovile: ciò avvenne, a seconda dei luoghi, tra l’XI e il XII secolo. Altri passaggi istituzionali importanti furono l’adozione di un sigillo proprio, distinto da quello del vescovo (un diritto stabilito universalmente da papa Onorio III nel 1225) e la redazione di norme statutarie dedicate alla disciplina della residenza, alla ripartizione dei compiti liturgici e all’amministrazione dei beni (messe per iscritto tra il XIII e il XIV secolo).

Nei secoli centrali del medioevo passarono inoltre in secondo piano gli obblighi liturgici, che avevano motivato la costituzione dei collegi. Alla funzione di “consiglio” per il vescovo si aggiunse la supplenza in sede vacante e, soprattutto dopo il concordato di Worms (1122), il diritto di procedere alla nuova elezione. In quel momento i capitoli assunsero un ruolo politico ed economico di prima grandezza all’interno delle realtà cittadine, delle quali riproducevano l’autocoscienza e le divisioni interne. La posizione dei capitoli cattedrali dell’area imperiale fu confermata dal concordato di Vienna (1448) e rimase tale per tutta l’età moderna; i capitoli italiani, invece, già all’inizio del XIV secolo risultavano ai margini della lotta politica ed erano stati espropriati dalla sede papale del diritto di elezione. Ciò non toglie che i capitoli cattedrali siano rimasti a lungo un importante luogo di incontro tra la Chiesa e la società cittadina. Offrivano inoltre prebende ricche e poco impegnative in quanto prive di obblighi di cura d’anime, molto ambite dai ceti dirigenti: queste erano il risultato della divisione del patrimonio capitolare (dapprima amministrato, controllato e difeso collegialmente) in prebende individuali legate a specifiche porzioni di beni, lasciando solo una quota (denominata ancora “mensa capitolare”) alle spese comuni. Spesso gli archivi capitolari riproducono queste ripartizioni nella loro struttura.

Il numero dei canonici poteva variare tra le dieci e le venti unità (in molte diocesi italiane piccole e medie) e le parecchie decine (nei cori delle grandi cattedrali tedesche, francesi e inglesi). Al vertice vi erano le “dignità” (preposito, arciprete, decano, arcidiacono); assumevano denominazioni e competenze diverse da sede a sede, come diversi erano, a seconda dei luoghi, i rapporti gerarchici reciproci. Anche lo scolastico (responsabile della scuola cattedrale) fu spesso considerato una delle dignità capitolari. Vi erano poi “uffici” (incarichi amministrativi) relativi a determinate mansioni come la gestione dei beni e dei redditi della cattedrale e la custodia della sacrestia. La cura del servizio liturgico fu progressivamente delegata a chierici che, pur attingendo alle rendite al patrimonio capitolare, non facevano parte del capitolo in senso stretto (mansionari).
In età contemporanea i capitoli, dopo aver visto incamerati dallo Stato i loro patrimoni (in Italia in seguito alle leggi del 1867 e 1870) e fortemente ridotto il loro ruolo di governo della diocesi, hanno conservato la loro originaria funzione in ordine alla cura della liturgia che si svolge nelle cattedrali, e custodiscono tuttora importanti patrimoni archivistici, quasi a segnare la continuità storica della Chiesa cittadina.

Il Capitolo oggi

Attualmente si indica come Capitolo o collegio di Canonici di una Cattedrale o di una Collegiata un gruppo di sacerdoti istituito dalla Santa Sede allo scopo di rendere più dignitoso o solenne il culto divino. I membri di un Capitolo si riuniscono almeno una volta alla settimana (o comunque secondo quanto stabilito dai propri Statuti) per recitare o cantare la Liturgia delle ore e per concelebrare la Messa conventuale. Il conferimento del canonicato ad un presbitero spetta al Vescovo, udito il Capitolo della chiesa. Le qualità richieste sono le stesse che si richiedono per tutti gli uffici ecclesiastici. Devono essere sacerdoti distinti per dottrina ed integrità di vita. Al Capitolo, come vero collegio, competono i diritti delle persone morali collegiali. Il Codice gli concede il diritto e gli impone il dovere di darsi degli Statuti che devono regolamentare il regime interno, le riunioni capitolari, l’amministrazione dei beni comuni.

I canonici dal giorno del loro insediamento hanno diritto alle insegne e ai privilegi propri. Le insegne sono stabilite dal documento di istituzione del Capitolo o da privilegi speciali. Ne possono usare in tutta la Diocesi in cui si trova il Capitolo, non fuori Diocesi. Hanno diritto allo scanno in coro, ed “hanno voce in capitolo”, nelle loro riunioni, che in termine tecnico vengono chiamate “Capitolo”.

Pertanto Capitolo indica sia l’insieme morale dei presbiteri che ne fanno parte, sia ogni riunione ufficiale di detti Canonici.